La vicenda dell’erba sintetica tolta dall’amministrazione comunale di Sansepolcro dal fondo dell’antistadio Buitoni e sequestrata dai carabinieri forestali ha conosciuto un nuovo sviluppo. Il Tribunale di Arezzo, attraverso una propria ordinanza, ha respinto il ricorso presentato dalla municipalità biturgense sul sequestro dell’erba, poi stoccata in quattro diversi siti: a Gragnano, a Gricignano, in località “Il Mulino” alla Cisa e nella zona del Campaccio. Il collegio della sezione penale, presieduto dalla dottoressa Annamaria Loprete, ha rigettato tutte le tesi difensive dell’amministrazione biturgense, ritenendo infondato il riesame, perché il vecchio manto – che a quanto risulta avrebbe dovuto essere riutilizzato – non è stato sottoposto al trattamento obbligatorio che avrebbe consentito ad esso di non essere più catalogato come rifiuto speciale, per poi diventare materiale da riuso.
In altre parole, il sequestro operato da parte dei carabinieri forestali è dovuto a una gestione illecita dell’erba sintetica, i cui rotoli ripiegati e collocati nei quattro siti sopra ricordati – con assieme alcuni sacchi di gomma big-beg provenienti dallo smontaggio del tappeto di erba sintetica – non possiedono la necessaria certificazione per un impiego successivo. Di qui, la denuncia inoltrata nei confronti di due tecnici comunali e della ditta che ha eseguito il lavoro. Per meglio spiegare la situazione, la plastica del fondo sintetico è riempita da un intaso prestazionale costituito da sabbia e sfere in gomma derivanti dalla triturazione degli pneumatici; tutto ciò è stato rimosso dall’antistadio, compreso il geodreno ed è stato smaltito il 30-40% del quantitativo totale attraverso una ditta autorizzata, mentre il restante 60% circa (pari a 90 tonnellate) è stato poi tagliato a strisce, con l’intaso tolto dal tappeto e sistemato nei quattro luoghi di proprietà comunale. Si tratta di rifiuti speciali collegati ad attività di demolizione edilizia e identificati con l’apposito codice EER 17 09 04, per cui avrebbero dovuto essere affidati a una ditta specializzata per la separazione della parte da scartare e di quella da riutilizzare.
Il sequestro probatorio era stato giustificato dai militari dell’Arma sulla base dell’assunto secondo cui il tappeto asportato non aveva perso alcuna delle caratteristiche indicate, rendendosi in tal modo ipotizzabile il reato prefigurato e non dimenticando che la presenza dell’intaso residuo e la sua collocazione nei campi agricoli avrebbe potuto contaminare i terreni con l’emissione di agenti inquinanti. L’attività di indagine andrà nel frattempo avanti con le analisi di legge per attestare che non vi siano contaminazioni di sostanze pericolose.